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Ordinanza — n. 16646/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16646/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16646/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLEMA FILIPPO nato a MILANO il 17/02/1977 avverso l'ordinanza del 16/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Filippo Clema; rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo proposto da Clema in materia di liberazione anticipata, condividendo le ragioni, in fatto e in diritto, poste a fondamento dell'originario rigetto della richiesta del beneficio, connesse all'irregolarità della condotta tenuta dall'istante; ritenuto che le doglianze, articolate in tre motivi, con cui la difesa, deducendo violazione di legge e il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16646/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Filippo Clema; rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo proposto da Clema in materia di liberazione anticipata, condividendo le ragioni, in fatto e in diritto, poste a fondamento dell'originario rigetto della richiesta del beneficio, connesse all'irregolarità della condotta tenuta dall'istante; ritenuto che le doglianze, articolate in tre motivi, con cui la difesa, deducendo violazione di legge e il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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revoca della liberazione condizionale assistenza riabilitativa abbandono del procedimento penale riesame della carcerazione preventiva messa in libertà provvisoria valutazione disciplinare
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLEMA FILIPPO nato a MILANO il 17/02/1977 avverso l'ordinanza del 16/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Filippo Clema; rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo proposto da Clema in materia di liberazione anticipata, condividendo le ragioni, in fatto e in diritto, poste a fondamento dell'originario rigetto della richiesta del beneficio, connesse all'irregolarità della condotta tenuta dall'istante; ritenuto che le doglianze, articolate in tre motivi, con cui la difesa, deducendo violazione di legge e il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) , cod. proc. pen., lamenta, da un lato, la mancata ammissione della prova a discarico, costituita dalla visione delle immagini delle telecamere, e, dall'altro lato, la mancata considerazione delle ragioni opposte dal detenuto alla sua allocazione penitenziaria, non si confrontino con la puntuale motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale ha evidenziato l'estrema chiarezza di quanto descritto nei rapporti disciplinari elevati a carico del detenuto e dal medesimo non impugnati e, dunque, la non necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, restando, per il resto, una mera enunciazione difensiva il fatto che la collocazione del detenuto decisa dalla Direzione dell'istituto penitenziario fosse illegittima; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così d