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Ordinanza — n. 16644/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16644/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16644/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 22/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; J2--k Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Alessio Attanasio; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo avverso il trattenimento di una missiva in arrivo avente per mittente Anna (Sonia) Giustolisi, evidenziando come il relativo contenuto lasciasse ragionevolmente dubitare del fatto che, con essa, la donna volesse mettersi a disposizione di Attanasio per consentirgli di mantenere i contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o comunque per far da tramite con l'esterno; ritenuto che le doglianze5con cui la difesa deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., prospettino circostanze meramente fattuali, senza peraltro confrontarsi in termini critici con quanto deciso dal Tribunale di sorveglianza di Torino in relazione ai medesimi profili, in fatto e in diritto, già dedotti con l'atto di reclamo; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16644/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; J2--k Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Alessio Attanasio; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo avverso il trattenimento di una missiva in arrivo avente per mittente Anna (Sonia) Giustolisi, evidenziando come il relativo contenuto lasciasse ragionevolmente dubitare del fatto che, con essa, la donna volesse mettersi a disposizione di Attanasio per consentirgli di mantenere i contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o comunque per far da tramite con l'esterno; ritenuto che le doglianze5con cui la difesa deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., prospettino circostanze meramente fattuali, senza peraltro confrontarsi in termini critici con quanto deciso dal Tribunale di sorveglianza di Torino in relazione ai medesimi profili, in fatto e in diritto, già dedotti con l'atto di reclamo; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Parole chiave

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diritto alla corrispondenza minaccia contro le autorità relazioni personali corrispondenza con il difensore comunicazione degli elementi a carico rispetto della vita privata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 22/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; J2--k Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Alessio Attanasio; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo avverso il trattenimento di una missiva in arrivo avente per mittente Anna (Sonia) Giustolisi, evidenziando come il relativo contenuto lasciasse ragionevolmente dubitare del fatto che, con essa, la donna volesse mettersi a disposizione di Attanasio per consentirgli di mantenere i contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o comunque per far da tramite con l'esterno; ritenuto che le doglianze5con cui la difesa deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., prospettino circostanze meramente fattuali, senza peraltro confrontarsi in termini critici con quanto deciso dal Tribunale di sorveglianza di Torino in relazione ai medesimi profili, in fatto e in diritto, già dedotti con l'atto di reclamo; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso