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Ordinanza — n. 16642/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16642/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16642/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARSIGLIA ANTONELLO nato a PRAIA A MARE il 13/06/1971 avverso l'ordinanza del 19/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Antonello Marsiglia; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell'interesse di Marsiglia; rilevato che, successivamente alla proposizione del ricorso, il difensore dell'interessato, avv. Rocco Crusco, munito di procura speciale, ha espressamente rinunciato al medesimo per carenza di interesse, essendo stato Marsiglia già ammesso, in data 10/02/2023, alla misura alternativa della detenzione domiciliare; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Così deciso il 23/02

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16642/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Antonello Marsiglia; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell'interesse di Marsiglia; rilevato che, successivamente alla proposizione del ricorso, il difensore dell'interessato, avv. Rocco Crusco, munito di procura speciale, ha espressamente rinunciato al medesimo per carenza di interesse, essendo stato Marsiglia già ammesso, in data 10/02/2023, alla misura alternativa della detenzione domiciliare; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Così deciso il 23/02

Parole chiave

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assistenza riabilitativa diritto all'assistenza sociale impugnabilità della decisione di rinvio riesame della domanda d'asilo ricollocamento in un istituto domanda d'asilo di rom
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARSIGLIA ANTONELLO nato a PRAIA A MARE il 13/06/1971 avverso l'ordinanza del 19/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Antonello Marsiglia; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell'interesse di Marsiglia; rilevato che, successivamente alla proposizione del ricorso, il difensore dell'interessato, avv. Rocco Crusco, munito di procura speciale, ha espressamente rinunciato al medesimo per carenza di interesse, essendo stato Marsiglia già ammesso, in data 10/02/2023, alla misura alternativa della detenzione domiciliare; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. Così deciso il 23/02