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Ordinanza — n. 16641/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16641/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16641/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MATTINA ALESSANDRO nato a PALERMO il 04/02/1986 avverso l'ordinanza del 23/06/2022 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro La Mattina; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire dalla ritenuta sussistenza di una pluralità di circostanze indicative dell'assenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati per cui La Mattina è stato condannato con le tre sentenze indicate nell'istanza originaria (distanza temporale tra le condotte di furto, diversità dei titoli di reato tra i fatti oggetto delle prime due sentenze, relative a delitti di furto, e quello oggetto della terza, concernente una ricettazione, commissione dei furti in un caso da parte del solo imputato e nel secondo caso in concorso con altro soggetto, mancata individuazione di una causale comune tra le varie ipotesi criminose); ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16641/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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reato continuato furti connessi correità furto di lieve entità reiterazione di reati penali abbandono del procedimento per truffa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MATTINA ALESSANDRO nato a PALERMO il 04/02/1986 avverso l'ordinanza del 23/06/2022 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro La Mattina; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire dalla ritenuta sussistenza di una pluralità di circostanze indicative dell'assenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati per cui La Mattina è stato condannato con le tre sentenze indicate nell'istanza originaria (distanza temporale tra le condotte di furto, diversità dei titoli di reato tra i fatti oggetto delle prime due sentenze, relative a delitti di furto, e quello oggetto della terza, concernente una ricettazione, commissione dei furti in un caso da parte del solo imputato e nel secondo caso in concorso con altro soggetto, mancata individuazione di una causale comune tra le varie ipotesi criminose); ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) , cod. proc. pen., prospettino circostanze meramente fattuali, limitandosi a riproporre profili di doglianza (quali la vicinanza temporale tra i vari episodi criminosi e la medesima oggettività giuridica dei reati, tutti contro il patrimonio) già adeguatamente scrutinati dal Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, con motivazione logica e piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (v. ex plurimis Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così