Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16639/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16639/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16639/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATACCHIOLA AUGUSTO nato a ROMA il 30/04/1961 avverso l'ordinanza del 12/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Augusto Patacchiola; vista la memoria successivamente depositata dal difensore, contenente motivi aggiunti; rilevato che l'ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile l'istanza di permesso premio formulata dal detenuto sul presupposto dell'avvenuta revoca della misura alternativa della semilibertà a causa di un comportamento, tenuto in costanza della stessa, incompatibile con la sua prosecuzione; ritenuto che le doglianze con cui la difesa, con unico motivo, deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e prospetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 -quater, commi 1, 2 e 3, Ord. pen., siano inammissibili, dal momento che:

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16639/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Augusto Patacchiola; vista la memoria successivamente depositata dal difensore, contenente motivi aggiunti; rilevato che l'ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile l'istanza di permesso premio formulata dal detenuto sul presupposto dell'avvenuta revoca della misura alternativa della semilibertà a causa di un comportamento, tenuto in costanza della stessa, incompatibile con la sua prosecuzione; ritenuto che le doglianze con cui la difesa, con unico motivo, deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e prospetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 -quater, commi 1, 2 e 3, Ord. pen., siano inammissibili, dal momento che:

Parole chiave

Generato dall'IA
attitudine all'integrazione pericolo di reiterazione assistenza riabilitativa semilibertà infrazione privilegiata riabilitazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATACCHIOLA AUGUSTO nato a ROMA il 30/04/1961 avverso l'ordinanza del 12/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Augusto Patacchiola; vista la memoria successivamente depositata dal difensore, contenente motivi aggiunti; rilevato che l'ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile l'istanza di permesso premio formulata dal detenuto sul presupposto dell'avvenuta revoca della misura alternativa della semilibertà a causa di un comportamento, tenuto in costanza della stessa, incompatibile con la sua prosecuzione; ritenuto che le doglianze con cui la difesa, con unico motivo, deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e prospetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 -quater, commi 1, 2 e 3, Ord. pen., siano inammissibili, dal momento che:

a) gli argomenti con cui la difesa cerca di dimostrare l'infondatezza delle accuse poste a fondamento dell'ordinanza di custodia cautelare. che ha portato alla revoca della semilibertà, tendono a mettere in discussione una pronuncia sulla quale, in assenza di fatti nuovi, si è ormai formata una preclusione processuale derivante dalla definitività della decisione, non più soggetta a impugnazione;

b) la dedotta questione di legittimità costituzionale è già stata respinta dalla Consulta con sentenza n. 173 del 2021, che ha ritenuto non irragionevole la preclusione normativa stabilita dall'art. 58 -quater Ord. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così