Ordinanza — n. 16638/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIINA GIOVANNI nato a PALERMO il 21/02/1976 avverso la sentenza del 23/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; h Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Riina; ritenuto che esso non risulta adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione di cui all'art. 41-bis Ord. pen. (v. al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16638/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; h Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Riina; ritenuto che esso non risulta adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione di cui all'art. 41-bis Ord. pen. (v. al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIINA GIOVANNI nato a PALERMO il 21/02/1976 avverso la sentenza del 23/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; h Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Riina; ritenuto che esso non risulta adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione di cui all'art. 41-bis Ord. pen. (v. al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01;
Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, la capacità di Giovanni Riina di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata (tenuto conto del fatto che l'organizzazione mafiosa di riferimento risulta tutt'ora attiva sul territorio, dell'elevato spessore criminale del sottoposto e della mancanza di un adeguato processo risocializzante, essendo il percorso detentivo del soggetto caratterizzato da numerose violazioni disciplinari dal 2017 al 2020 e non stimandosi significative le generiche affermazioni contro la mafia rese, in qualche occasione, dall'interessato), la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica; ritenuto che le censure difensive siano manifestamente infondate nella parte in cui lamentano una motivazione inesistente o apparente, limitandosi le stesse, di fatto, a prospettare carenze logico-argomentative di una motivazione che non può però considerarsi mancante, secondo quanto più sopra argomentato; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. C