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Sentenza — n. 16636/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16636/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16636/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI PAOLA PATRICK nato a SAVIGLIANO il 20/03/1990 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; premesso che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale Patrick Di Paola era stato condannato alla pena di 15 giorni di arresto per il reato di cui agli artt. 2, 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, per avere contravvenuto al provvedimento del questore di Modena con cui gli si inibiva di fare ritorno in quel comune; letto il ricorso per cassazione, con il quale, il difensore dell'interessato lamenta, con il primo motivo, la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. e, con il secondo, la omessa motivazione concernente la richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive della pena detentiva; ritenuto che il ricorso non può ritenersi manifestamente infondato per palese inconsistenza delle censure, né appare articolato in modo tale da valicare i limiti propri del giudizio di legittimità, tenuto conto, quanto alla prima censura, che la mancata applicazione della causa di non punibilità non può essere motivata con un generico riferimento ai precedenti penali (Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016, dep. 2017, Sacco, Rv. 270948-01) e, quanto alla seconda doglianza, che effettivamente la Corte non si è pronunciata sulla richiesta difensiva; ritenuto che il ricorso, quindi, non è inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione, condizione che preclude, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, la possibilità di far valere una causa di non punibilità ovvero di rilevarla di ufficio (v.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 16636/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 2, 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, per avere contravvenuto al provvedimento del questore di Modena con cui gli si inibiva di fare ritorno in quel comune; letto il ricorso per cassazione, con il quale, il difensore dell'interessato lamenta, con il primo motivo, la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. e, con il secondo, la omessa motivazione concernente la richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive della pena detentiva; ritenuto che il ricorso non può ritenersi manifestamente infondato per palese inconsistenza delle censure, né appare articolato in modo tale da valicare i limiti propri del giudizio di legittimità, tenuto conto, quanto alla prima censura, che la mancata applicazione della causa di non punibilità non può essere motivata con un generico riferimento ai precedenti penali (Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016, dep. 2017, Sacco, Rv. 270948-01) e, quanto alla seconda doglianza, che effettivamente la Corte non si è pronunciata sulla richiesta difensiva; ritenuto che il ricorso, quindi, non è inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione, condizione che preclude, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, la possibilità di far valere una causa di non punibilità ovvero di rilevarla di ufficio (v.

Parole chiave

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criminalità persistente mantenimento della carcerazione preventiva continuazione dell'esecuzione reiterazione di reati penali infrazioni uniche e continuate punibilità

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI PAOLA PATRICK nato a SAVIGLIANO il 20/03/1990 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; premesso che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale Patrick Di Paola era stato condannato alla pena di 15 giorni di arresto per il reato di cui agli artt. 2, 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, per avere contravvenuto al provvedimento del questore di Modena con cui gli si inibiva di fare ritorno in quel comune; letto il ricorso per cassazione, con il quale, il difensore dell'interessato lamenta, con il primo motivo, la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. e, con il secondo, la omessa motivazione concernente la richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive della pena detentiva; ritenuto che il ricorso non può ritenersi manifestamente infondato per palese inconsistenza delle censure, né appare articolato in modo tale da valicare i limiti propri del giudizio di legittimità, tenuto conto, quanto alla prima censura, che la mancata applicazione della causa di non punibilità non può essere motivata con un generico riferimento ai precedenti penali (Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016, dep. 2017, Sacco, Rv. 270948-01) e, quanto alla seconda doglianza, che effettivamente la Corte non si è pronunciata sulla richiesta difensiva; ritenuto che il ricorso, quindi, non è inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione, condizione che preclude, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, la possibilità di far valere una causa di non punibilità ovvero di rilevarla di ufficio (v.

Sez. U, n. 32 del 22/01/2000, De Luca, Rv. 217266-01; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164-01); rilevato che il reato ascritto in continuazione all'imputato risulta commesso il 23, 24 e 25/11/2016 e, pertanto, deve reputarsi prescritto il 25/11/2021, secondo il combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen.; ritenuto che, dalle esposte considerazioni, consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché il reato contestato è estinto per prescrizione;

PER QUESTI MOTIVI Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.