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Ordinanza — n. 16635/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16635/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16635/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTRONOVO CALOGERO nato a AGRIGENTO il 07/06/1949 avverso l'ordinanza del 23/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Calogero Castronovo; Ritenuto che esso non risulta adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione di cui all'art. 41-bis Ord. pen. (v. al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16635/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Calogero Castronovo; Ritenuto che esso non risulta adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione di cui all'art. 41-bis Ord. pen. (v. al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01;

Parole chiave

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proroga della carcerazione semiprigionia assistenza riabilitativa criminalità persistente mantenimento della carcerazione di sicurezza capacità di subire la carcerazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTRONOVO CALOGERO nato a AGRIGENTO il 07/06/1949 avverso l'ordinanza del 23/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Calogero Castronovo; Ritenuto che esso non risulta adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza in sede di proroga del regime di detenzione di cui all'art. 41-bis Ord. pen. (v. al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01;

Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, la capacità di Castronovo di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata (anche attraverso i contatti con il figlio e tenuto conto dell'elevato spessore criminale del sottoposto e della mancanza di un adeguato processo risocializzante, essendo il percorso detentivo del soggetto punteggiato da ripetute violazioni disciplinari), la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica; ritenuto che le censure del ricorso siano manifestamente infondate nella parte in cui lamentano una motivazione inesistente o apparente, limitandosi le stesse a una sostanziale confutazione del percorso argomentativo posto a fondamento della decisione impugnata, la quale, per le ragioni esposte, non può affatto considerarsi mancante o meramente apparente; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Cos