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Ordinanza — n. 16624/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16624/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16624/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Trattasi di ricorso che deve essere dichiarato inammissibile per causa rilevabile de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. pen., atteso che è proposto contro il provvedimento di rigetto di emissione di un nuovo ordine di esecuzione munito di decreto di sospensione reso in data 1.9.2022 dalla Procura della Repubblica di Bologna. Si tratta infatti un provvedimento di competenza del Pubblico Ministero e che, di conseguenza, non è impugnabile con ricorso per cassazione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16624/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 610, comma 5-bis, cod. pen., atteso che è proposto contro il provvedimento di rigetto di emissione di un nuovo ordine di esecuzione munito di decreto di sospensione reso in data 1.9.2022 dalla Procura della Repubblica di Bologna. Si tratta infatti un provvedimento di competenza del Pubblico Ministero e che, di conseguenza, non è impugnabile con ricorso per cassazione.

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino etiope legittimazione a contestare licenza accuse di abuso difetto di legittimazione del ministero pubblico diritto a un difensore violazione dei diritti procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL YACOUBI YOUSSEF (CUI 010484A) nato il 07/02/1979 avverso il provvedimento del 01/09/2022 della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso .paFt-i; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Trattasi di ricorso che deve essere dichiarato inammissibile per causa rilevabile de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. pen., atteso che è proposto contro il provvedimento di rigetto di emissione di un nuovo ordine di esecuzione munito di decreto di sospensione reso in data 1.9.2022 dalla Procura della Repubblica di Bologna. Si tratta infatti un provvedimento di competenza del Pubblico Ministero e che, di conseguenza, non è impugnabile con ricorso per cassazione.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il