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Ordinanza — n. 16622/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16622/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16622/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rilevato che - il Magistrato di sorveglianza in data 25.03.2022 ha emesso un decreto di inammissibilità di reclamo disciplinare; - Pecorelli, con il ricorso, sostiene che il giudice ha errato, in quanto con l'atto citato nel provvedimento di inammissibilità non si era inteso presentare nuovo reclamo; - lo stesso ricorrente sostiene che il procedimento relativo al reclamo avverso l'unico provvedimento disciplinare che lo riguardava era stato già fissato per data successiva, senza indicare se il procedimento si sia poi regolarmente tenuto e completato, per cui dal decreto di inammissibilità di questo atto considerato reclamo, Pecorelli fin dall'origine ha dedotto di non aver ricevuto alcun pregiudizio specifico e di conseguenza non ha evidenziato alcun interesse concreto e attuale alla sua caducazione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16622/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il difetto di interesse alla riforma del provvedimento comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, lett. a), cod. proc. pen.

Parole chiave

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mancanza di disciplina revoca disciplinare procedura disciplinare degli avvocati ricorso per cassazione procedura disciplinare militare procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PECORELLI OSCAR nato a NAPOLI il 11/04/1979 avverso l'ordinanza del 25/03/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rilevato che - il Magistrato di sorveglianza in data 25.03.2022 ha emesso un decreto di inammissibilità di reclamo disciplinare; - Pecorelli, con il ricorso, sostiene che il giudice ha errato, in quanto con l'atto citato nel provvedimento di inammissibilità non si era inteso presentare nuovo reclamo; - lo stesso ricorrente sostiene che il procedimento relativo al reclamo avverso l'unico provvedimento disciplinare che lo riguardava era stato già fissato per data successiva, senza indicare se il procedimento si sia poi regolarmente tenuto e completato, per cui dal decreto di inammissibilità di questo atto considerato reclamo, Pecorelli fin dall'origine ha dedotto di non aver ricevuto alcun pregiudizio specifico e di conseguenza non ha evidenziato alcun interesse concreto e attuale alla sua caducazione.

2. Considerato che il difetto di interesse alla riforma del provvedimento comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, lett. a), cod. proc. pen.

2. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. t , liro. birs estt uv! (i, ltri..tnto urìNt (3,,. 'm; 3.cc i 7 Agì •

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il