Ordinanza — n. 16619/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non specifici che prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che non vi era stata un'apertura in senso critico da parte di Duci Giuseppe dinanzi al gruppo di osservazione, sicché il rigetto dell'affidamento in prova ai servizi sociali è ben motivato ed è immune dai vizi denunciati; eav ezjj « e4.1 e oR hirt,t4A ‘Int.,./(CoK (1VVir' - 2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16619/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUCI GIUSEPPE nato a SARNICO il 14/08/1964 avverso l'ordinanza del 07/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non specifici che prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che non vi era stata un'apertura in senso critico da parte di Duci Giuseppe dinanzi al gruppo di osservazione, sicché il rigetto dell'affidamento in prova ai servizi sociali è ben motivato ed è immune dai vizi denunciati; eav ezjj « e4.1 e oR hirt,t4A ‘Int.,./(CoK (1VVir' - 2.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso