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Ordinanza — n. 16619/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16619/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16619/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non specifici che prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che non vi era stata un'apertura in senso critico da parte di Duci Giuseppe dinanzi al gruppo di osservazione, sicché il rigetto dell'affidamento in prova ai servizi sociali è ben motivato ed è immune dai vizi denunciati; eav ezjj « e4.1 e oR hirt,t4A ‘Int.,./(CoK (1VVir' - 2.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16619/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

Parole chiave

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sospensione dell'ordine espulsione sanzione disciplinare procedura di ricusazione regolamento Dublino dazi doganali non pagati giurisdizione consolare

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUCI GIUSEPPE nato a SARNICO il 14/08/1964 avverso l'ordinanza del 07/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non specifici che prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che non vi era stata un'apertura in senso critico da parte di Duci Giuseppe dinanzi al gruppo di osservazione, sicché il rigetto dell'affidamento in prova ai servizi sociali è ben motivato ed è immune dai vizi denunciati; eav ezjj « e4.1 e oR hirt,t4A ‘Int.,./(CoK (1VVir' - 2.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso