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Ordinanza — n. 16617/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16617/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16617/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è manifestamente infondato per causa che puessere dichiarata de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. in ordine al motivo con cui si sostiene che mancherebbe la motivazione sulle ragioni a sostegno della condanna del ricorrente; va rilevato infatti che, quando l'imputato rinuncia ai motivi di appello, concordando esclusivamente la rideterminazione della pena, la motivazione sulla responsabilità dell'imputato è quella contenuta nella sentenza di primo grado e la Corte di appello non è tenuta a motivare nuovamente sull'an della responsabilità, proprio per effetto della rinuncia ai motivi sul punto da parte dell'imputato.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16617/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. in ordine al motivo con cui si sostiene che mancherebbe la motivazione sulle ragioni a sostegno della condanna del ricorrente; va rilevato infatti che, quando l'imputato rinuncia ai motivi di appello, concordando esclusivamente la rideterminazione della pena, la motivazione sulla responsabilità dell'imputato è quella contenuta nella sentenza di primo grado e la Corte di appello non è tenuta a motivare nuovamente sull'an della responsabilità, proprio per effetto della rinuncia ai motivi sul punto da parte dell'imputato.

Parole chiave

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responsabilità penale gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza ritardo ingiustificato dell'azione penale punibilità indennizzo per detenzione ingiustificata

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Va ribadito il costante orientamento per cui la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZYBERI EDUART nato il 08/03/1966 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di GENOVA~e ~rise a4.1.e ~- udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; 4%

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato per causa che puessere dichiarata de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. in ordine al motivo con cui si sostiene che mancherebbe la motivazione sulle ragioni a sostegno della condanna del ricorrente; va rilevato infatti che, quando l'imputato rinuncia ai motivi di appello, concordando esclusivamente la rideterminazione della pena, la motivazione sulla responsabilità dell'imputato è quella contenuta nella sentenza di primo grado e la Corte di appello non è tenuta a motivare nuovamente sull'an della responsabilità, proprio per effetto della rinuncia ai motivi sul punto da parte dell'imputato.

Va ribadito il costante orientamento per cui la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo ì motivi non oggetto di rinuncia. L'accordo così raggiunto, quindi, produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

La rinuncia è irretrattabile; pertanto, si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sui relativi punti della decisione e, ove vi sia stata la rinuncia ai motivi relativi all'an della responsabilità e l'accordo riguardi solo la pena, si forma il giudicato sul punto relativo alla responsabilità.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos