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Ordinanza — n. 16616/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16616/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16616/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non consentiti in sede di legittimità, costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Il ricorso, inoltre, appare manifestamente infondato, perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato. Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha evidenziato che l'istanza difettava della prova circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, che ricorre quando i singoli reati costituiscono parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'origine nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, al quale deve aggiungersi, volta per volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma delinquenziale.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16616/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura dell'istanza e delle sentenze di merito, si evinceva che non vi fossero specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che gli episodi erano stati il frutto di un'originaria ideazione e determinazione; inffati a pag. 3 dell'ordinanza impugnata il giudice ha in modo ineccepibile argomentato tale decisione sul fatto che i reati indicati da Saptuzza nell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. fossero stati commessi in località diverse, in concorso tra soggetti diversi e con modalità diverse ai danni di persone offese distinte.

Parole chiave

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condizioni della detenzione preventiva gravi indizi di reato permesso di promuovere un procedimento penale introduzione di nuove restrizioni misura di contenzione indennizzo per detenzione ingiustificata

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
3 dell'ordinanza impugnata il giudice ha in modo ineccepibile argomentato tale decisione sul fatto che i reati indicati da Saptuzza nell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPATUZZA GIANLUCA nato a FOGGIA il 23/11/1995 avverso l'ordinanza del 06/10/2021 del GIP TRIBUNALE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non consentiti in sede di legittimità, costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Il ricorso, inoltre, appare manifestamente infondato, perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato. Il giudice dell'esecuzione, infatti, ha evidenziato che l'istanza difettava della prova circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, che ricorre quando i singoli reati costituiscono parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'origine nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, al quale deve aggiungersi, volta per volta, l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma delinquenziale.

Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura dell'istanza e delle sentenze di merito, si evinceva che non vi fossero specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che gli episodi erano stati il frutto di un'originaria ideazione e determinazione; inffati a pag. 3 dell'ordinanza impugnata il giudice ha in modo ineccepibile argomentato tale decisione sul fatto che i reati indicati da Saptuzza nell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. fossero stati commessi in località diverse, in concorso tra soggetti diversi e con modalità diverse ai danni di persone offese distinte.

Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo e nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Il ricorrente invece svolge delle generiche argomentazioni di carattere manifestamente confutativo per chiedere di unificare il reato di estorsione commesso a luglio con il reato di ricettazione commesso a marzo dello stesso anno 2018, pretendendo una rivisitazione di tale decisione di merito non consentita nel giudizio di legittimità.

Il giudice dell'esecuzione, quindi, fornendo una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, ha fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell