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Ordinanza — n. 16615/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16615/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16615/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Hanno stabilito le Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv, 282269 che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art.81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene).(Conf.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16615/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3000,00, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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reato di coazione violazione semplice della LCStr pericolo di collusione con testimoni giudice istruttore traffico di cocaina concessione del sequestro

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLAJ LEK nato il 27/11/1980 avverso l'ordinanza del 02/12/2021 del GIP TRIBUNALE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Hanno stabilito le Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv, 282269 che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art.81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene).(Conf.

Sez. U, n.7930/95, Rv.201549). 1.2. Nel caso in esame, il giudice di merito ha pienamente rispettato il criterio suindicato richiamano a pag. 2 dell'ordinanza impugnata le argomentazioni esposte nelle sentenze di primo grado e della corte di appello di Bologna per quantificare l'aumento di pena in relazione alla ritenuta pericolosità del soggetto e alla gravità dei fatti posti in essere.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3000,00, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci