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Ordinanza — n. 16605/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16605/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16605/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile, perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato e perché riferito a violazioni di legge processuali tardivamente dedotte o palesemente smentite dagli atti processuali o non relative a nullità assolute o inutilizzabilità patologica. In particolare, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte dì appello ha evidenziato che Manzi aveva detenuto presso la propria abitazione un'arma clandestina, con la matricola abrasa, a nulla rilevando che la stessa - secondo la tesi difensiva - era in precedenza appartenuta al padre.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16605/2023 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte dì appello ha evidenziato che Manzi aveva detenuto presso la propria abitazione un'arma clandestina, con la matricola abrasa, a nulla rilevando che la stessa - secondo la tesi difensiva - era in precedenza appartenuta al padre.

Parole chiave

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allegazioni d'asilo contraddittorie denuncia mendace asserzione difendibile mancata prova di parzialità responsabilità penale dei minori allegazione motivata

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZI ALESSANDRO nato a ROSSANO il 02/07/1991 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile, perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato e perché riferito a violazioni di legge processuali tardivamente dedotte o palesemente smentite dagli atti processuali o non relative a nullità assolute o inutilizzabilità patologica. In particolare, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte dì appello ha evidenziato che Manzi aveva detenuto presso la propria abitazione un'arma clandestina, con la matricola abrasa, a nulla rilevando che la stessa - secondo la tesi difensiva - era in precedenza appartenuta al padre.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, chiunque detiene un'arma comune da sparo deve sincerarsi dell'esistenza dei segni distintivi prescritti dall'art. 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, cosicché non può invocare la situazione di ignoranza della loro abrasione o cancellazione (Sez. 1, n. 11908 del 18/01/2019, Passaro, Rv. 275321). La Corte di appello, poi, ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto, secondo cui la circostanza attenuante del fatto di lieve entità, prevista dall'art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, non è applicabile in relazione alle armi clandestine, costituendo la clandestinità una "qualità" dell'arma tale da attribuirle una particolare pericolosità per l'ordine pubblico, attesa l'impossibilità di risalire alla sua provenienza (Sez. 1, n. 43805 del 15/11/2017, dep. 2018, De Stefano, Rv. 274484).

Il ricorso, infine, è inammissibile anche nella parte in cui lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva. La Corte di appello, infatti, ha evidenziato che l'imputato, che aveva precedenti penali in materia di violazione delle norme sulle armi, aveva commesso i fatti, di cui al presente procedimento, mentre si trovava agli arresti domiciliari per l'omicidio del padre, circostanza sintomatica di una sua crescente pericolosità sociale.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 2 id /

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm