Ordinanza — n. 16600/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non specifici che prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. Il ricorrente si confronta soltanto con una delle rationes decidendi del provvedimento. Infatti, il condannato era ristretto ai domiciliari in un istitutoi pertanto non aveva un domicilio utile per l'esecuzione della misura alternativa che gli è stata correttamente rifiutata. Infine, il giudizio del Tribunale di sorveglianza è fondato anche sull'immaturità dell'istante a fruire della misura alternativa, argomento con il quale il ricorrente non si è confrontato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16600/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEBEID GALAL ELSAID MOHAMED nato il 03/03/1978 avverso l'ordinanza del 14/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; -
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non specifici che prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. Il ricorrente si confronta soltanto con una delle rationes decidendi del provvedimento. Infatti, il condannato era ristretto ai domiciliari in un istitutoi pertanto non aveva un domicilio utile per l'esecuzione della misura alternativa che gli è stata correttamente rifiutata. Infine, il giudizio del Tribunale di sorveglianza è fondato anche sull'immaturità dell'istante a fruire della misura alternativa, argomento con il quale il ricorrente non si è confrontato.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis