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Ordinanza — n. 16586/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16586/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16586/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO SEVERINO nato a NAPOLI il 29/09/1953 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di cui agli artt. 367-479-642.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16586/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Per il resto, l'articolazione del motivo evoca una rilettura degli elementi istruttori incompatibile con il giudizio di legittimità. 3.2. Le rimanenti doglianze risultano mera riproposizione di questioni già sollevate nei gradi di merito e congruamente valutate e risolte dai giudici di primo e secondo grado con motivazione logica e legittima, per tali caratteri insuscettibile di ulteriore sindacato in questa sede.

Parole chiave

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spese per le indagini indennità per testimone costi della perizia testimonianza della vittima principio d'ufficio e principio inquisitorio inutilizzabilità delle prove illecite
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO SEVERINO nato a NAPOLI il 29/09/1953 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di cui agli artt. 367-479-642.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato ESPOSITO Severino.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta l'inutilizzabilità degli atti di indagine privata svolti all'estero risulta manifestamente infondato. La Corte di appello evidenzia - in primo luogo - come il documento sia stato acquisito sull'accordo delle parti, con la conseguenza che lo stesso è pacificamente idoneo a fondare la decisione (Sez. 6, Sentenza n. 48949 del 07/10/2016 Rv. 268213 - 01) non sussistendo alcun profilo di inutilizzabilità c.d patologica. Per altro verso, il motivo di ricorso non si confronta con la richiamata presenza di testimonianza in relazione ai fatti accertati per diretta percezione resa da privato cittadino italiano con la conseguenza che il richiamato principio, valido ove vi fosse documentazione amministrativa trasmessa autonomamente dalla autorità straniera, nulla ha a che vedere con l'odierna vicenda.

Per il resto, l'articolazione del motivo evoca una rilettura degli elementi istruttori incompatibile con il giudizio di legittimità. 3.2. Le rimanenti doglianze risultano mera riproposizione di questioni già sollevate nei gradi di merito e congruamente valutate e risolte dai giudici di primo e secondo grado con motivazione logica e legittima, per tali caratteri insuscettibile di ulteriore sindacato in questa sede.

4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/1/2023 Il Consi iere estensor