Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16452/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16452/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16452/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIURASTANTE ALESSIO nato a GUARDIAGRELE il 09/06/1985 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 43317/22 GIURASTANTE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unica doglianza, relativa al vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello che verteva unicamente sulla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen, art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16452/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 43317/22 GIURASTANTE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unica doglianza, relativa al vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello che verteva unicamente sulla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio;

Parole chiave

Generato dall'IA
esenzione dalla pena punibilità attenuazione della pena motivo legale d'esclusione motivazione inadeguata delle censure costituzionali aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unica doglianza, relativa al vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello che verteva unicamente sulla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIURASTANTE ALESSIO nato a GUARDIAGRELE il 09/06/1985 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 43317/22 GIURASTANTE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unica doglianza, relativa al vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello che verteva unicamente sulla eccessiva severità del trattamento sanzionatorio;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03