Ordinanza — n. 16451/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORTORELLI GIUSEPPE nato a MATERA il 19/05/1965 avverso l'ordinanza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA( dato..avvig—o—a-Ile partii) udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 42683/22 Tortorelli E IN DIRITTO che Giuseppe Tortorelli ricorre per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di rimessione in termini emessa dalla Corte di appello di Potenza in data 6 ottobre 2022 in relazione al proc. 97/19 R.G. App., denunciando la violazione di legge per plurimi profili; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona da Tortorelli, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16451/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORTORELLI GIUSEPPE nato a MATERA il 19/05/1965 avverso l'ordinanza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA( dato..avvig—o—a-Ile partii) udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 42683/22 Tortorelli
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che Giuseppe Tortorelli ricorre per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di rimessione in termini emessa dalla Corte di appello di Potenza in data 6 ottobre 2022 in relazione al proc. 97/19 R.G. App., denunciando la violazione di legge per plurimi profili; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto di persona da Tortorelli, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso i