Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16449/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16449/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16449/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNINO GINO nato a FIRENZE il 17/04/1945 avverso l'ordinanza del 05/10/2022 del TRIBUNALE di GENOVAC dato a o alle parti; (l' udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 42474/22 Sannino (p.o.) E IN DIRITTO che Gino Sannino - persona offesa nel procedimento R.G.N.R. 24430/20 Proc. Genova per il reato di cui all'art. 323 cod. pen. - ricorre per cassazione avverso la ordinanza a seguito di reclamo ex art. 410-bis cod. pen., emessa all'esito dell'udienza del 5 ottobre 2022; che il ricorso è inammissibile in quanto relativo a un provvedimento non ricorribile per cassazione; che alla declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano all'esito di trattazione camerale non partecipata; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila secondo equità.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 323 cod. pen, art. 410-bis cod. pen; Ordinanza — n. 16449/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 42474/22 Sannino (p.o.) E IN DIRITTO che Gino Sannino - persona offesa nel procedimento R.G.N.R. 24430/20 Proc. Genova per il reato di cui all'art. 323 cod. pen. - ricorre per cassazione avverso la ordinanza a seguito di reclamo ex art. 410-bis cod. pen., emessa all'esito dell'udienza del 5 ottobre 2022; che il ricorso è inammissibile in quanto relativo a un provvedimento non ricorribile per cassazione; che alla declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano all'esito di trattazione camerale non partecipata; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila secondo equità.

Parole chiave

Generato dall'IA
diritto di ottenere una decisione revoca dell'annullamento revoca dell'opposizione impugnazione di decisioni amministrative disobbedienza alla decisione dell'autorità condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 323 cod. pen
Genova per il reato di cui all'art. 323 cod. pen.
art. 410-bis cod. pen
- ricorre per cassazione avverso la ordinanza a seguito di reclamo ex art. 410-bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNINO GINO nato a FIRENZE il 17/04/1945 avverso l'ordinanza del 05/10/2022 del TRIBUNALE di GENOVAC dato a o alle parti; (l' udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 42474/22 Sannino (p.o.)

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che Gino Sannino - persona offesa nel procedimento R.G.N.R. 24430/20 Proc. Genova per il reato di cui all'art. 323 cod. pen. - ricorre per cassazione avverso la ordinanza a seguito di reclamo ex art. 410-bis cod. pen., emessa all'esito dell'udienza del 5 ottobre 2022; che il ricorso è inammissibile in quanto relativo a un provvedimento non ricorribile per cassazione; che alla declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano all'esito di trattazione camerale non partecipata; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila secondo equità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31