Ordinanza — n. 16449/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNINO GINO nato a FIRENZE il 17/04/1945 avverso l'ordinanza del 05/10/2022 del TRIBUNALE di GENOVAC dato a o alle parti; (l' udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 42474/22 Sannino (p.o.) E IN DIRITTO che Gino Sannino - persona offesa nel procedimento R.G.N.R. 24430/20 Proc. Genova per il reato di cui all'art. 323 cod. pen. - ricorre per cassazione avverso la ordinanza a seguito di reclamo ex art. 410-bis cod. pen., emessa all'esito dell'udienza del 5 ottobre 2022; che il ricorso è inammissibile in quanto relativo a un provvedimento non ricorribile per cassazione; che alla declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano all'esito di trattazione camerale non partecipata; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila secondo equità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 323 cod. pen, art. 410-bis cod. pen; Ordinanza — n. 16449/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 42474/22 Sannino (p.o.) E IN DIRITTO che Gino Sannino - persona offesa nel procedimento R.G.N.R. 24430/20 Proc. Genova per il reato di cui all'art. 323 cod. pen. - ricorre per cassazione avverso la ordinanza a seguito di reclamo ex art. 410-bis cod. pen., emessa all'esito dell'udienza del 5 ottobre 2022; che il ricorso è inammissibile in quanto relativo a un provvedimento non ricorribile per cassazione; che alla declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano all'esito di trattazione camerale non partecipata; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila secondo equità.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNINO GINO nato a FIRENZE il 17/04/1945 avverso l'ordinanza del 05/10/2022 del TRIBUNALE di GENOVAC dato a o alle parti; (l' udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 42474/22 Sannino (p.o.)
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che Gino Sannino - persona offesa nel procedimento R.G.N.R. 24430/20 Proc. Genova per il reato di cui all'art. 323 cod. pen. - ricorre per cassazione avverso la ordinanza a seguito di reclamo ex art. 410-bis cod. pen., emessa all'esito dell'udienza del 5 ottobre 2022; che il ricorso è inammissibile in quanto relativo a un provvedimento non ricorribile per cassazione; che alla declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano all'esito di trattazione camerale non partecipata; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila secondo equità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31