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Ordinanza — n. 16446/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16446/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16446/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONSIGNORE MARIO nato a BARI il 07/05/1966 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 41461/22 BONSIGNORE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.) ed esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche facendo buon governo dei principi operanti in materia (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693), attraverso il riferimento agli elementi ritenuti decisivi (la personalità incline a violare la legge come risultante dal casellario giudiziale e l'assenza di elementi positivamente valutabili), senza tralasciare la valutazione delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (la mancata dimostrazione del ricovero d'urgenza del padre).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16446/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 41461/22 BONSIGNORE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.) ed esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche facendo buon governo dei principi operanti in materia (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693), attraverso il riferimento agli elementi ritenuti decisivi (la personalità incline a violare la legge come risultante dal casellario giudiziale e l'assenza di elementi positivamente valutabili), senza tralasciare la valutazione delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (la mancata dimostrazione del ricovero d'urgenza del padre).

Parole chiave

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attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali allontanamento nonostante motivi di salute decisione giustificata dell'assicuratore procedura di ricusazione censure tardive
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONSIGNORE MARIO nato a BARI il 07/05/1966 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 41461/22 BONSIGNORE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.) ed esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche facendo buon governo dei principi operanti in materia (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693), attraverso il riferimento agli elementi ritenuti decisivi (la personalità incline a violare la legge come risultante dal casellario giudiziale e l'assenza di elementi positivamente valutabili), senza tralasciare la valutazione delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (la mancata dimostrazione del ricovero d'urgenza del padre).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/0