Ordinanza — n. 16444/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEM ABDSATTAR nato il 30/01/1972 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 41376/22 Mejri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulato in modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura e risolvendosi in una mera affermazione di vizio di motivazione della sentenza impugnata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 16444/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 41376/22 Mejri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulato in modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura e risolvendosi in una mera affermazione di vizio di motivazione della sentenza impugnata;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEM ABDSATTAR nato il 30/01/1972 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 41376/22 Mejri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulato in modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura e risolvendosi in una mera affermazione di vizio di motivazione della sentenza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/2023