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Ordinanza — n. 16444/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16444/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16444/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEM ABDSATTAR nato il 30/01/1972 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 41376/22 Mejri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulato in modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura e risolvendosi in una mera affermazione di vizio di motivazione della sentenza impugnata;

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 16444/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 41376/22 Mejri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulato in modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura e risolvendosi in una mera affermazione di vizio di motivazione della sentenza impugnata;

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate condono delle spese procedurali difetto di motivazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
41376/22 Mejri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEM ABDSATTAR nato il 30/01/1972 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 41376/22 Mejri OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulato in modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura e risolvendosi in una mera affermazione di vizio di motivazione della sentenza impugnata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/2023