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Ordinanza — n. 16441/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16441/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16441/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IORIO LUCIANO nato a NAPOLI il 03/06/1968 avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 41357/22 brio OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato contestato e trattamento sanzionatorio (con riferimento alla mancata esclusione della recidiva e al giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche in termini di equivalenza anziché di prevalenza) sono generiche, limitandosi a richiamare i motivi di appello e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 16441/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 41357/22 brio OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato contestato e trattamento sanzionatorio (con riferimento alla mancata esclusione della recidiva e al giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche in termini di equivalenza anziché di prevalenza) sono generiche, limitandosi a richiamare i motivi di appello e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione attenuazione della pena recidiva nell'infrazione diritto a un ricorso effettivo

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
41357/22 brio OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IORIO LUCIANO nato a NAPOLI il 03/06/1968 avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 41357/22 brio OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze in tema di responsabilità per il reato contestato e trattamento sanzionatorio (con riferimento alla mancata esclusione della recidiva e al giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche in termini di equivalenza anziché di prevalenza) sono generiche, limitandosi a richiamare i motivi di appello e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3