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Ordinanza — n. 16434/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16434/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16434/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTRACCI GIANFRANCO nato a LATINA il 21/12/1985 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 41268/22 MASTRACCI OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale tanto con riferimento alla sussistenza della recidiva reiterata semplice; quanto in relazione al diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante; che, quanto al primo profilo, il giudice del gravame ha fatto buon governo dei principi operanti in materia, rilevando la configurabilità della recidiva alla luce del numero e della natura dei precedenti penali di cui è gravato il ricorrente, i quali - unitamente ai fatti per cui si procede - risultano espressione di una marcata pericolosità sociale; che, in merito al secondo motivo, la Corte territoriale ha osservato che non sono rilevabili elementi positivi tali da giustificare un giudizio di prevalenza ed, in ogni caso, la gravità della condotta protrattasi per diversi giorni era ostativa a un giudizio di maggior favore per il ricorrente, risultando la pena inflitta dal primo giudice conforme al disvalore del fatto.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 16434/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 41268/22 MASTRACCI OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale tanto con riferimento alla sussistenza della recidiva reiterata semplice; quanto in relazione al diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante; che, quanto al primo profilo, il giudice del gravame ha fatto buon governo dei principi operanti in materia, rilevando la configurabilità della recidiva alla luce del numero e della natura dei precedenti penali di cui è gravato il ricorrente, i quali - unitamente ai fatti per cui si procede - risultano espressione di una marcata pericolosità sociale; che, in merito al secondo motivo, la Corte territoriale ha osservato che non sono rilevabili elementi positivi tali da giustificare un giudizio di prevalenza ed, in ogni caso, la gravità della condotta protrattasi per diversi giorni era ostativa a un giudizio di maggior favore per il ricorrente, risultando la pena inflitta dal primo giudice conforme al disvalore del fatto.

Parole chiave

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evasione all'obbligo di contribuzione remissione della pena estradizione semplificata recidiva nell'infrazione precedenti penali rilevanti amnistia fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
41268/22 MASTRACCI OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTRACCI GIANFRANCO nato a LATINA il 21/12/1985 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 41268/22 MASTRACCI OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale tanto con riferimento alla sussistenza della recidiva reiterata semplice; quanto in relazione al diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante; che, quanto al primo profilo, il giudice del gravame ha fatto buon governo dei principi operanti in materia, rilevando la configurabilità della recidiva alla luce del numero e della natura dei precedenti penali di cui è gravato il ricorrente, i quali - unitamente ai fatti per cui si procede - risultano espressione di una marcata pericolosità sociale; che, in merito al secondo motivo, la Corte territoriale ha osservato che non sono rilevabili elementi positivi tali da giustificare un giudizio di prevalenza ed, in ogni caso, la gravità della condotta protrattasi per diversi giorni era ostativa a un giudizio di maggior favore per il ricorrente, risultando la pena inflitta dal primo giudice conforme al disvalore del fatto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci