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Ordinanza — n. 16433/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16433/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16433/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTINI MICHELE nato a CITTA' DI CASTELLO il 21/06/1971 avverso la sentenza del 08/09/2022 del TRIBUNALE di PARMAalle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 41245/22 Santini E IN DIRITTO che Michele Santini ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., gli ha applicato su sua richiesta la pena di mesi otto di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio in quanto non sarebbe motivata la mancata disapplicazione della recidiva; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 16433/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 41245/22 Santini E IN DIRITTO che Michele Santini ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., gli ha applicato su sua richiesta la pena di mesi otto di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio in quanto non sarebbe motivata la mancata disapplicazione della recidiva; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione remissione della pena aiuto all'evasione di detenuti revoca della sospensione condizionale abbandono del procedimento penale sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che Michele Santini ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
art. 385 cod. pen
pen., in relazione al reato di cui all'art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTINI MICHELE nato a CITTA' DI CASTELLO il 21/06/1971 avverso la sentenza del 08/09/2022 del TRIBUNALE di PARMAalle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 41245/22 Santini

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che Michele Santini ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., gli ha applicato su sua richiesta la pena di mesi otto di reclusione; che il ricorrente denuncia violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio in quanto non sarebbe motivata la mancata disapplicazione della recidiva; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/