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Ordinanza — n. 16431/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to prior settlement agreement on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16431/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it relied on arguments incompatible with a prior settlement agreement reached by the appellant. The appellant challenged a conviction for tax evasion, but the court found his claims regarding omitted sentencing justification were waived by his previous consent to the penalty. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 164 c.p.p.: An appeal is inadmissible de plano if it challenges a settlement agreement reached by the parties, as such arguments presuppose the appellant's consent to the agreed penalty and cannot be raised later.

Parole chiave

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inadmissible de plano prior settlement agreement waiver of sentencing tax evasion appeal Corte di Cassazione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento abbandono del procedimento penale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 164 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTOCI FABIO nato a MAGENTA il 29/08/1985 avverso la sentenza del 07/10/2022 del TRIBUNALE di PAVIA Lato ppQrTso alle partii 62593 udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 41162/22 ANTOCI OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto dal ricorrente in relazione alla condanna per evasione è inammissibile de plano in quanto proposto per motivi non deducibili afferenti alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio, dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3