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Ordinanza — n. 16430/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16430/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16430/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TOLLER MARIO nato a NAPOLI il 05/11/1966 TOLLER GENNARO nato a NAPOLI il 30/11/1995 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 41108/22 TOLLER 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all'art. 337 cod. pen. - per entrambi - e all'art. 291 cod. pen. - per Toller Mario -) ed esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che, quanto al primo motivo, la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa è irrilevante, data la tempestività dei ricorsi;

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 291 cod. pen, art. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 16430/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto inoltre che il secondo motivo, anch'esso comune ad entrambi i ricorrenti, deduce l'applicazione in forma putativa dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., dovendosi rilevare, in primo luogo, che trattasi di motivo meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici (cfr. p. 6 della sentenza impugnata) e, in secondo luogo, che tale argomentazione difensiva è manifestamente infondata poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'esimente in parola trova applicazione solo in rapporto ad atti che obbiettivannente e non soltanto nell'opinione dell'agente, concretino una condotta arbitraria (cfr.

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative disobbedienza alla decisione dell'autorità motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione legittimazione a contestare licenza verifica di costituzionalità

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
41108/22 TOLLER 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 291 cod. pen
- per entrambi - e all'art. 291 cod. pen.
art. 393-bis cod. pen
Ritenuto inoltre che il secondo motivo, anch'esso comune ad entrambi i ricorrenti, deduce l'applicazione in forma putativa dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TOLLER MARIO nato a NAPOLI il 05/11/1966 TOLLER GENNARO nato a NAPOLI il 30/11/1995 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 41108/22 TOLLER 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all'art. 337 cod. pen. - per entrambi - e all'art. 291 cod. pen. - per Toller Mario -) ed esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che, quanto al primo motivo, la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa è irrilevante, data la tempestività dei ricorsi;

Ritenuto inoltre che il secondo motivo, anch'esso comune ad entrambi i ricorrenti, deduce l'applicazione in forma putativa dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., dovendosi rilevare, in primo luogo, che trattasi di motivo meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici (cfr. p. 6 della sentenza impugnata) e, in secondo luogo, che tale argomentazione difensiva è manifestamente infondata poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'esimente in parola trova applicazione solo in rapporto ad atti che obbiettivannente e non soltanto nell'opinione dell'agente, concretino una condotta arbitraria (cfr.

Sez. 6, n. 46743 del 06/11/2013, Ezzamouri, Rv. 257513). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de