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Ordinanza — n. 16428/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16428/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16428/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAZZOLLA CORRADO nato a MILANO il 20/05/1959 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 41079/22 Cazzolla Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 351 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto: che le censure prospettate dal ricorrente dal ricorrente in punto di responsabilità per i reati addebitatigli, risultano diretta ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda di cui all'imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo; ciò vale con riferimento alla prova di identificazione dell'imputato in relazione ai reati sub 1) e 2) (danneggiamento aggravato e violenza privata; alla configurabilità del reato di cui all'art. 351 cod. pen. (cfr. pag 10 della sentenza); alla natura di pericolo del reato e all'idoneità della condotta a realizzare la lesione del bene giuridico protetto; che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito;

Regesto Legislator

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art. 351 cod. pen; Ordinanza — n. 16428/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 41079/22 Cazzolla Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 351 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto: che le censure prospettate dal ricorrente dal ricorrente in punto di responsabilità per i reati addebitatigli, risultano diretta ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda di cui all'imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo; ciò vale con riferimento alla prova di identificazione dell'imputato in relazione ai reati sub 1) e 2) (danneggiamento aggravato e violenza privata; alla configurabilità del reato di cui all'art. 351 cod. pen. (cfr. pag 10 della sentenza); alla natura di pericolo del reato e all'idoneità della condotta a realizzare la lesione del bene giuridico protetto; che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito;

Parole chiave

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impatto visivo carenza di credibilità oggettiva atti impugnabili identificazione credibile tentate lesioni personali gravi danneggiamento

Disposizioni normative citate

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art. 351 cod. pen
41079/22 Cazzolla Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 351 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAZZOLLA CORRADO nato a MILANO il 20/05/1959 avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 41079/22 Cazzolla Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 351 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto: che le censure prospettate dal ricorrente dal ricorrente in punto di responsabilità per i reati addebitatigli, risultano diretta ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda di cui all'imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo; ciò vale con riferimento alla prova di identificazione dell'imputato in relazione ai reati sub 1) e 2) (danneggiamento aggravato e violenza privata; alla configurabilità del reato di cui all'art. 351 cod. pen. (cfr. pag 10 della sentenza); alla natura di pericolo del reato e all'idoneità della condotta a realizzare la lesione del bene giuridico protetto; che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci