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Ordinanza — n. 16426/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16426/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16426/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO DANIELE nato a CATANIA il 11/08/1976 avverso la sentenza del 07/10/2022 del TRIBUNALE di CATANIAC dato anly jsergre—parti; !L9--2e1_, udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 41063/22 GALLO OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile non configurandosi, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto che legittima la proposizione del ricorso per cassazione prevista dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: ne consegue che la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. risolvendosi il ricorso nella prospettazione di censure non consentite.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16426/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 41063/22 GALLO OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile non configurandosi, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto che legittima la proposizione del ricorso per cassazione prevista dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: ne consegue che la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. risolvendosi il ricorso nella prospettazione di censure non consentite.

Parole chiave

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controllo della commisurazione della pena revisione della sentenza penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzione disciplinare dell'avvocato revoca della sospensione condizionale divieto di rappresentanza dell'avvocato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO DANIELE nato a CATANIA il 11/08/1976 avverso la sentenza del 07/10/2022 del TRIBUNALE di CATANIAC dato anly jsergre—parti; !L9--2e1_, udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 41063/22 GALLO OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile non configurandosi, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto che legittima la proposizione del ricorso per cassazione prevista dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: ne consegue che la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. risolvendosi il ricorso nella prospettazione di censure non consentite.

La disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente Oi MAI» casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, e che tuttavia deve ritenersi limitata, come già la consolidata giurisprudenza aveva stabilito al riguardo (avendo la novella del 2017 codificato gli approdi giurisprudenziali sul tema), ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619);

Considerato, inoltre, che alla stessa declaratoria di inammissibilità de plano deve giungersi in relazione alla censura sul trattamento sanzionatorio, perché avente a oggetto argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sulla pena proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine a siffatto profilo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così