Cassation appeal dismissed as late, filed after the 30-day deadline under Art. 585 c.p.p. without excusable delay.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed on October 25, 2022, exceeding the 30-day deadline established by Article 585 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for the annulment of the Second Instance Court of Salerno's judgment, but the appeal was technically late as the final deadline had passed on October 24, 2022. The court ruled that the delay was not excusable, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: A cassation appeal filed after the statutory 30-day period is inadmissible unless the delay is excusable, and the burden of proving excusable delay lies with the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIBZUI CRISTIAN RADU nato il 14/03/1983 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOL dato_ay.vist—gle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 41050/22 Chibzui
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Cristian Radu Chibzui ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso risulta essere tardivo in quanto depositato in data 25 ottobre 2022, ovverosia oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen., essendo stata la sentenza pronunciata il 9 settembre 2022, senza indicazione del termine per il deposito ed effettivamente depositata il 20 settembre 2022. Il termine finale previsto a pena di decadenza per l'impugnativa innanzi a questa Corte era scaduto il 24 ottobre 2022 ed era dunque decorso al momento del deposito del presente ricorso. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. -come modificato dalla legge n. 103 del 2017- e ne deve essere pronunciata l'inammissibilità, seguendo a tale esito, in mancanza di elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il