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Ordinanza — n. 16422/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16422/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16422/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIROGIANNI EFSTATHIA nato a TRIKALA( GRECIA) il 27/08/1950 avverso l'ordinanza del 06/09/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIA(dato avyjsergre—pa V udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 41004/22 Dirogianni (p.o.) E IN DIRITTO che Efstathia Dirogianni - persona offesa nel procedimento R.G.N.R. 6874/21 Proc. Foggia per il reato di cui all'art. 323 cod. pen. ed altro - ricorre per cassazione avverso la ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza del 17 giugno 2022; che il ricorso è inammissibile in quanto relativo a un provvedimento non ricorribile per cassazione; che alla declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano all'esito di trattazione camerale non partecipata; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila secondo equità.

Regesto Legislator

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art. 323 cod. pen; Ordinanza — n. 16422/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 41004/22 Dirogianni (p.o.) E IN DIRITTO che Efstathia Dirogianni - persona offesa nel procedimento R.G.N.R. 6874/21 Proc. Foggia per il reato di cui all'art. 323 cod. pen. ed altro - ricorre per cassazione avverso la ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza del 17 giugno 2022; che il ricorso è inammissibile in quanto relativo a un provvedimento non ricorribile per cassazione; che alla declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano all'esito di trattazione camerale non partecipata; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila secondo equità.

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione condono delle spese procedurali procedure di ricorso oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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art. 323 cod. pen
Foggia per il reato di cui all'art. 323 cod. pen.
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIROGIANNI EFSTATHIA nato a TRIKALA( GRECIA) il 27/08/1950 avverso l'ordinanza del 06/09/2022 del GIP TRIBUNALE di FOGGIA(dato avyjsergre—pa V udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 41004/22 Dirogianni (p.o.)

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che Efstathia Dirogianni - persona offesa nel procedimento R.G.N.R. 6874/21 Proc. Foggia per il reato di cui all'art. 323 cod. pen. ed altro - ricorre per cassazione avverso la ordinanza di archiviazione emessa all'esito dell'udienza del 17 giugno 2022; che il ricorso è inammissibile in quanto relativo a un provvedimento non ricorribile per cassazione; che alla declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano all'esito di trattazione camerale non partecipata; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila secondo equità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/2