Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16416/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on recidivism sentencing increase as lower court applied law correctly.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16416/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged an eight-month sentence increase based on recidivism, arguing the calculation was incorrect. The court found the lower court's application of the statutory two-thirds increase rule for the specific recidivism type to be legally sound.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 99 comma 4 cod. pen.; Art. 497-bis cod. pen.: The court correctly applied the statutory recidivism increase when the appellant's challenge to the calculation was manifestly unfounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidivism sentencing Italian criminal law appeal inadmissibility statutory increase Court of Cassazione recidiva nell'infrazione aggravamento della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 99, comma 4, cod. pen.
Art. 497-bis cod. pen.
40164/22 Lavenia Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 497-bis cod.
art. 497-bis cod. pen
40164/22 Lavenia Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 497-bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAVENIA CHRISTIAN nato a CATANIA il 27/01/1975 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 40164/22 Lavenia Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto: che le censure prospettate dal ricorrente con l'unico motivo di ricorso in punto di aumento per la recidiva dono manifestamente infondate avendo la Corte applicato correttamente l'aumento di mesi otto, corrispondente ai due terzi della pena base (anni uno, pari al minimo edittale) irrogata in ragione della tipologia di recidiva contestata e ritenuta ex art. 99, comma 4, cod. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/