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Ordinanza — n. 16414/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16414/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16414/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARANTINO NADIA nato a MILANO il 11/11/1975 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 40126/22 Tarantino E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (reati di cui agi artt. 337, cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo al vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo si risolve in doglianze in punto di fatto, incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni consequenziali da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. in particolare, pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16414/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337, cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo al vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo si risolve in doglianze in punto di fatto, incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni consequenziali da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. in particolare, pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale dazi doganali non pagati reiterazione di reati penali dolo determinante infrazione doganale bolletta doganale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARANTINO NADIA nato a MILANO il 11/11/1975 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 40126/22 Tarantino

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (reati di cui agi artt. 337, cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo al vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo si risolve in doglianze in punto di fatto, incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni consequenziali da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. in particolare, pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31