Ordinanza — n. 16411/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SELVAGGIO GIOVANNI BATTISTA nato a SARONNO il 18/04/1980 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 40088/22 SELVAGGIO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, relativo alla pretesa insussistenza del requisito della presenza di più persone, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed incentrato sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (cfr. pag. 4);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 341-bis cod. pen; Ordinanza — n. 16411/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 40088/22 SELVAGGIO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, relativo alla pretesa insussistenza del requisito della presenza di più persone, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed incentrato sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (cfr. pag. 4);
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SELVAGGIO GIOVANNI BATTISTA nato a SARONNO il 18/04/1980 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 40088/22 SELVAGGIO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, relativo alla pretesa insussistenza del requisito della presenza di più persone, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed incentrato sulla richiesta di valutazione alternativa della vicenda, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (cfr. pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il