Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16410/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16410/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16410/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISSAOUI MAROINE nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 40028/22 Issaoui E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (reati di cui agi artt. 337, cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso attinente all'asserito difetto di motivazione quanto alla responsabilità per il reato contestato è manifestamente infondato poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (cfr. in particolare pagg. 6 e 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16410/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337, cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso attinente all'asserito difetto di motivazione quanto alla responsabilità per il reato contestato è manifestamente infondato poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (cfr. in particolare pagg. 6 e 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali spese di assistenza motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario rimborso delle spese ammende per infrazione procedurale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISSAOUI MAROINE nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 40028/22 Issaoui

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (reati di cui agi artt. 337, cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso attinente all'asserito difetto di motivazione quanto alla responsabilità per il reato contestato è manifestamente infondato poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (cfr. in particolare pagg. 6 e 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31