Ordinanza — n. 16410/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISSAOUI MAROINE nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 40028/22 Issaoui E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (reati di cui agi artt. 337, cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso attinente all'asserito difetto di motivazione quanto alla responsabilità per il reato contestato è manifestamente infondato poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (cfr. in particolare pagg. 6 e 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16410/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337, cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso attinente all'asserito difetto di motivazione quanto alla responsabilità per il reato contestato è manifestamente infondato poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (cfr. in particolare pagg. 6 e 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISSAOUI MAROINE nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 40028/22 Issaoui
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (reati di cui agi artt. 337, cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso attinente all'asserito difetto di motivazione quanto alla responsabilità per il reato contestato è manifestamente infondato poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (cfr. in particolare pagg. 6 e 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31