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Ordinanza — n. 16409/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16409/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16409/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRRONCELLO GIANLUCA nato a CATANZARO il 04/12/1987 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 39954/22 PIRRONCELLO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.) ed esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto da Gianluca Pirroncello, relativo alla insussistenza dell'elemento psicologico, è manifestamente infondato oltre che riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che ha accertato, con motivazione priva di fratture logiche, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 337 cod. pen. evidenziando che la condotta del prevenuto non potesse essere considerata una mera reazione di impulso ma fosse, al contrario, finalizzata ad ostacolare l'operato dei pubblici agenti (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata);

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 16409/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che anche il secondo motivo di ricorso - relativa alla inidoneità della condotta a configurare il reato in parola - risulta manifestamente infondato dal momento che la motivazione della sentenza impugnata si presenta immune da censure: ed invero, la Corte di appello - nel condividere le valutazioni espresse dal giudice di primo grado - muove dalle risultanze probatorie dando pienamente atto dell'iter logico giuridico seguito al fine di affermare la colpevolezza del prevenuto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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pubblica istigazione a delinquere agente provocatore minaccia contro le autorità agente di polizia partecipazione al reato ruolo di capofila o di istigatore

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
39954/22 PIRRONCELLO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRRONCELLO GIANLUCA nato a CATANZARO il 04/12/1987 avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 39954/22 PIRRONCELLO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.) ed esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto da Gianluca Pirroncello, relativo alla insussistenza dell'elemento psicologico, è manifestamente infondato oltre che riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che ha accertato, con motivazione priva di fratture logiche, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 337 cod. pen. evidenziando che la condotta del prevenuto non potesse essere considerata una mera reazione di impulso ma fosse, al contrario, finalizzata ad ostacolare l'operato dei pubblici agenti (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata);

Considerato che anche il secondo motivo di ricorso - relativa alla inidoneità della condotta a configurare il reato in parola - risulta manifestamente infondato dal momento che la motivazione della sentenza impugnata si presenta immune da censure: ed invero, la Corte di appello - nel condividere le valutazioni espresse dal giudice di primo grado - muove dalle risultanze probatorie dando pienamente atto dell'iter logico giuridico seguito al fine di affermare la colpevolezza del prevenuto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso