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Ordinanza — n. 16408/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16408/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16408/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARCIONE PASQUALE nato a PALERMO il 19/11/2002 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 39853/22 CARCIONE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen.) ed esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, relativo alla sussistenza della responsabilità per i reati contestati, ha ad oggetto censure generiche;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16408/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, in particolare, che la Corte territoriale, attraverso una completa disamina delle emergenze processuali, ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale circa le ragioni poste a sostegno della penale responsabilità dell'imputato (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali recupero dei costi motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARCIONE PASQUALE nato a PALERMO il 19/11/2002 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 39853/22 CARCIONE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen.) ed esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, relativo alla sussistenza della responsabilità per i reati contestati, ha ad oggetto censure generiche;

Considerato, in particolare, che la Corte territoriale, attraverso una completa disamina delle emergenze processuali, ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale circa le ragioni poste a sostegno della penale responsabilità dell'imputato (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3