Ordinanza — n. 16405/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile INGROSSO ANTONIO nato a MARGHERITA DI SAVOIA il 18/06/1941 nel procedimento a carico di: D'ARIENZO TOBIA nato a AGROPOLI il 31/01/1984 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 38506/ 22 INGROSSO (PARTE CIVILE) OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (assoluzione per il reato di cui all' art. 372 cod. pen. nei confronti di Tobia D'Arienzo); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria presentata in data 15 marzo 2023);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 372 cod. pen; Ordinanza — n. 16405/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 38506/ 22 INGROSSO (PARTE CIVILE) OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (assoluzione per il reato di cui all' art. 372 cod. pen. nei confronti di Tobia D'Arienzo); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria presentata in data 15 marzo 2023);
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile INGROSSO ANTONIO nato a MARGHERITA DI SAVOIA il 18/06/1941 nel procedimento a carico di: D'ARIENZO TOBIA nato a AGROPOLI il 31/01/1984 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 38506/ 22 INGROSSO (PARTE CIVILE) OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (assoluzione per il reato di cui all' art. 372 cod. pen. nei confronti di Tobia D'Arienzo); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria presentata in data 15 marzo 2023);
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso della parte civile (e ribadite nella citata memoria) -con cui si contestano le conclusioni della Corte territoriale in merito alla insussistenza della responsabilità dell'imputato per il reato in ordine al quale è intervenuta pronuncia assolutoria- sono costituite da mere doglianze in punto di fatto, (v. in particolare pagg. 4 e 5) e che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ;
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de