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Ordinanza — n. 16403/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16403/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16403/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO VINCENZO nato a NAPOLI il 13/11/1975 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 194 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da critiche sulla mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. per il reato di evasione, che risulta motivata con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), avendo la Corte di appello valutato non significativi, ai fini della particolare tenuità del fatto, le ragioni invocate dal ricorrente (in primo luogo la ricostruzione dei fatti dimostrava come l'imputato fosse stato sorpreso fuori dalla propria abitazione, sulla pubblica via, colloquiare con un terzo pregiudicato; inoltre la Corte di appello ha valorizzato il precedente specifico per dimostrare la intensità del dolo);

Regesto Legislator

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art. 131- bis cod. pen; Ordinanza — n. 16403/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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aiuto all'evasione di detenuti esenzione dalla pena circostanza attenuante evasione all'obbligo di contribuzione inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 131- bis cod. pen
194 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da critiche sulla mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO VINCENZO nato a NAPOLI il 13/11/1975 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 194 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da critiche sulla mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. per il reato di evasione, che risulta motivata con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), avendo la Corte di appello valutato non significativi, ai fini della particolare tenuità del fatto, le ragioni invocate dal ricorrente (in primo luogo la ricostruzione dei fatti dimostrava come l'imputato fosse stato sorpreso fuori dalla propria abitazione, sulla pubblica via, colloquiare con un terzo pregiudicato; inoltre la Corte di appello ha valorizzato il precedente specifico per dimostrare la intensità del dolo);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 1