Ordinanza — n. 16402/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISURACA MARCO nato a ROMA il 25/11/1981 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 193 OSSERVA Letta la memoria difensiva volta a far valere l'ammissibilità dei motivi proposti e a far presente che pende ricorso dell'imputato per analoga vicenda avvenuta successivamente e per la quale è stata applicata la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., chiedendone la riunione; Ritenuto che tutti i motivi dedotti nel ricorso sono inammissibili, perché costituiti da critiche aspecifiche, di merito, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito, e volte soltanto ad avvalorare una diversa lettura delle risultanze processuali (primo e secondo motivo in ordine alla sussistenza del reato di evasione, alla necessità di uscire di casa e al dolo; cfr. pag. 2 e 3 della sentenza impugnata);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 16402/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente irrilevanza della istanza di riunione; e che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISURACA MARCO nato a ROMA il 25/11/1981 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 193 OSSERVA Letta la memoria difensiva volta a far valere l'ammissibilità dei motivi proposti e a far presente che pende ricorso dell'imputato per analoga vicenda avvenuta successivamente e per la quale è stata applicata la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., chiedendone la riunione; Ritenuto che tutti i motivi dedotti nel ricorso sono inammissibili, perché costituiti da critiche aspecifiche, di merito, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito, e volte soltanto ad avvalorare una diversa lettura delle risultanze processuali (primo e secondo motivo in ordine alla sussistenza del reato di evasione, alla necessità di uscire di casa e al dolo; cfr. pag. 2 e 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente irrilevanza della istanza di riunione; e che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il