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Ordinanza — n. 16397/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16397/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16397/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTULLI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 03/07/1978 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 181 OSSERVA Letta la memoria difensiva, con la quale il difensore si riporta ai motivi proposti e insiste ift quello sulla prescrizione, decorso dopo la sentenza di appello; Ritenuto che tutti i motivi dedotti nel ricorso sono inammissibili, perché costituiti da critiche generiche e di fatto (primo e secondo motivo); manifestamente infondate (terzo motivo), risultando corretto il calcolo della prescrizione quanto alla non maturazione della stessa al momento della pronuncia della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (con irrilevanza della prescrizione del reato nel frattempo maturata) con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16397/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 181 OSSERVA Letta la memoria difensiva, con la quale il difensore si riporta ai motivi proposti e insiste ift quello sulla prescrizione, decorso dopo la sentenza di appello; Ritenuto che tutti i motivi dedotti nel ricorso sono inammissibili, perché costituiti da critiche generiche e di fatto (primo e secondo motivo); manifestamente infondate (terzo motivo), risultando corretto il calcolo della prescrizione quanto alla non maturazione della stessa al momento della pronuncia della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (con irrilevanza della prescrizione del reato nel frattempo maturata) con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali modalità di calcolo dell'ammenda validità della tassazione fiscale censure tardive cognizione del ricorso per cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTULLI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 03/07/1978 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 181 OSSERVA Letta la memoria difensiva, con la quale il difensore si riporta ai motivi proposti e insiste ift quello sulla prescrizione, decorso dopo la sentenza di appello; Ritenuto che tutti i motivi dedotti nel ricorso sono inammissibili, perché costituiti da critiche generiche e di fatto (primo e secondo motivo); manifestamente infondate (terzo motivo), risultando corretto il calcolo della prescrizione quanto alla non maturazione della stessa al momento della pronuncia della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (con irrilevanza della prescrizione del reato nel frattempo maturata) con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 1s/0