Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16396/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16396/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16396/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZA MAURIZIO nato a MERATE il 02/09/1986 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 179 OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi dedotti nel ricorso sono inammissibili, perché costituiti da critiche: - in ordine alla responsabilità del ricorrente meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito, e volte soltanto ad avvalorare una diversa lettura delle risultanze processuali e ad introdurre profili di merito non consentiti (primo e secondo motivo); - sul trattamento sanzionatorio manifestamente infondate (terzo e quarto motivo) in quanto il punto è sorretto da motivazione all'evidenza priva di criticità rilevanti in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16396/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 179 OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi dedotti nel ricorso sono inammissibili, perché costituiti da critiche: - in ordine alla responsabilità del ricorrente meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito, e volte soltanto ad avvalorare una diversa lettura delle risultanze processuali e ad introdurre profili di merito non consentiti (primo e secondo motivo); - sul trattamento sanzionatorio manifestamente infondate (terzo e quarto motivo) in quanto il punto è sorretto da motivazione all'evidenza priva di criticità rilevanti in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione risarcimento per errore giudiziario riscossione di pene pecuniarie impugnabilità della decisione di rinvio
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZA MAURIZIO nato a MERATE il 02/09/1986 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 179 OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi dedotti nel ricorso sono inammissibili, perché costituiti da critiche: - in ordine alla responsabilità del ricorrente meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito, e volte soltanto ad avvalorare una diversa lettura delle risultanze processuali e ad introdurre profili di merito non consentiti (primo e secondo motivo); - sul trattamento sanzionatorio manifestamente infondate (terzo e quarto motivo) in quanto il punto è sorretto da motivazione all'evidenza priva di criticità rilevanti in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 1