Ordinanza — n. 16396/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZA MAURIZIO nato a MERATE il 02/09/1986 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 179 OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi dedotti nel ricorso sono inammissibili, perché costituiti da critiche: - in ordine alla responsabilità del ricorrente meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito, e volte soltanto ad avvalorare una diversa lettura delle risultanze processuali e ad introdurre profili di merito non consentiti (primo e secondo motivo); - sul trattamento sanzionatorio manifestamente infondate (terzo e quarto motivo) in quanto il punto è sorretto da motivazione all'evidenza priva di criticità rilevanti in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16396/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 179 OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi dedotti nel ricorso sono inammissibili, perché costituiti da critiche: - in ordine alla responsabilità del ricorrente meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito, e volte soltanto ad avvalorare una diversa lettura delle risultanze processuali e ad introdurre profili di merito non consentiti (primo e secondo motivo); - sul trattamento sanzionatorio manifestamente infondate (terzo e quarto motivo) in quanto il punto è sorretto da motivazione all'evidenza priva di criticità rilevanti in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZA MAURIZIO nato a MERATE il 02/09/1986 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 179 OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi dedotti nel ricorso sono inammissibili, perché costituiti da critiche: - in ordine alla responsabilità del ricorrente meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito, e volte soltanto ad avvalorare una diversa lettura delle risultanze processuali e ad introdurre profili di merito non consentiti (primo e secondo motivo); - sul trattamento sanzionatorio manifestamente infondate (terzo e quarto motivo) in quanto il punto è sorretto da motivazione all'evidenza priva di criticità rilevanti in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 1