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Ordinanza — n. 16394/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16394/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16394/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA ANDREA nato a MILANO il 30/03/1977 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 175 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da critiche generiche e aspecifiche sul trattamento sanzionatorio (mancato riconoscimento della continuazione), che risulta motivato con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16394/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 175 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da critiche generiche e aspecifiche sul trattamento sanzionatorio (mancato riconoscimento della continuazione), che risulta motivato con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione condono delle spese procedurali criminalità persistente cognizione del ricorso per cassazione abbandono del procedimento penale impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA ANDREA nato a MILANO il 30/03/1977 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 175 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da critiche generiche e aspecifiche sul trattamento sanzionatorio (mancato riconoscimento della continuazione), che risulta motivato con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/20