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Ordinanza — n. 16392/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16392/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16392/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURATOLO GIUSEPPINA nato a CALTANISSETTA il 17/05/1959 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAthata-avvistral-le-rrarti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 163 d.p. OSSERVA Rilevato che il ricorso per cassazione, proposto in data 28 settembre 2022, è tardivo (il termine per l'impugnazione scadeva 11 15 settembre 2022); Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16392/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 163 d.p. OSSERVA Rilevato che il ricorso per cassazione, proposto in data 28 settembre 2022, è tardivo (il termine per l'impugnazione scadeva 11 15 settembre 2022); Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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termini di ricorso inosservanza del termine perentorio tempestività dell'inoltro durata ragionevole del procedimento intervenuta prescrizione termine di sospensione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURATOLO GIUSEPPINA nato a CALTANISSETTA il 17/05/1959 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAthata-avvistral-le-rrarti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 163 d.p. OSSERVA Rilevato che il ricorso per cassazione, proposto in data 28 settembre 2022, è tardivo (il termine per l'impugnazione scadeva 11 15 settembre 2022); Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 1'0/03/20