Ordinanza — n. 16392/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURATOLO GIUSEPPINA nato a CALTANISSETTA il 17/05/1959 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAthata-avvistral-le-rrarti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 163 d.p. OSSERVA Rilevato che il ricorso per cassazione, proposto in data 28 settembre 2022, è tardivo (il termine per l'impugnazione scadeva 11 15 settembre 2022); Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16392/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 163 d.p. OSSERVA Rilevato che il ricorso per cassazione, proposto in data 28 settembre 2022, è tardivo (il termine per l'impugnazione scadeva 11 15 settembre 2022); Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURATOLO GIUSEPPINA nato a CALTANISSETTA il 17/05/1959 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAthata-avvistral-le-rrarti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 163 d.p. OSSERVA Rilevato che il ricorso per cassazione, proposto in data 28 settembre 2022, è tardivo (il termine per l'impugnazione scadeva 11 15 settembre 2022); Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 1'0/03/20