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Ordinanza — n. 16391/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16391/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16391/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBERI MAURO nato a TIVOLI il 27/05/1971 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 161 d.p. OSSERVA Rilevato che contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato; Considerato che la sottoscrizione personale dell'impugnazione costituisce violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16391/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 161 d.p. OSSERVA Rilevato che contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato; Considerato che la sottoscrizione personale dell'impugnazione costituisce violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio eccezione di cosa giudicata impugnabilità di decisioni incidentali decisione di non sollevare obiezioni asserzione difendibile
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBERI MAURO nato a TIVOLI il 27/05/1971 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 161 d.p. OSSERVA Rilevato che contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato; Considerato che la sottoscrizione personale dell'impugnazione costituisce violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il I 03/2