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Ordinanza — n. 16390/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16390/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16390/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMASCO VINCENZO nato a ROMA il 11/06/1971 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMA Gtato avvisn all.e_aaFti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 157 d.p. OSSERVA Rilevato che contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato; Considerato che la sottoscrizione personale dell'impugnazione costituisce violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16390/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 157 d.p. OSSERVA Rilevato che contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato; Considerato che la sottoscrizione personale dell'impugnazione costituisce violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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vizio di procedura difetto di sottoscrizione violazione delle forme sostanziali tutela del processo decisionale adempimento dei presupposti processuali legittimazione a contestare licenza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMASCO VINCENZO nato a ROMA il 11/06/1971 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMA Gtato avvisn all.e_aaFti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 157 d.p. OSSERVA Rilevato che contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato; Considerato che la sottoscrizione personale dell'impugnazione costituisce violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 1 /-Q3/