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Ordinanza — n. 16387/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16387/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16387/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEANDRO GIOVANNI nato a TORINO il 27/12/1968 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 146 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ed in particolare: - quanto al reato di cui all'art. 337 cod. pen. - a fronte del motivo di appello che aveva contestato la sussistenza degli elementi del reato sullo specifico profilo della inidoneità delle frasi pronunciate a porre in atto una concreta minaccia nei confronti degli operanti - la Corte di appello ha adeguatamente vagliato tale profilo, disattendendolo con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata); quando al "dolo specifico" nessuna specifica doglianza era stata avanzata dal ricorrente a fronte della ricostruzione sul punto contenuta nella sentenza di primo grado (cfr. pag. 9) (il che consentiva alla Corte di appello di non rispondere sul punto); - quanto al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. le doglianze sono manifestamente infondate e aspecifiche rispetto a quanto correttamente affermato dalla Corte di appello in ordine al requisito della presenza di "più persone" (tra tante, Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Rv. 273466);

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 341-bis cod. pen; Ordinanza — n. 16387/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale censura costituzionale rifiuto del servizio militare revoca dell'opposizione oltraggio alla corte facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
146 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ed in particolare: - quanto al reato di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 341-bis cod. pen
(il che consentiva alla Corte di appello di non rispondere sul punto); - quanto al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEANDRO GIOVANNI nato a TORINO il 27/12/1968 avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 146 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ed in particolare: - quanto al reato di cui all'art. 337 cod. pen. - a fronte del motivo di appello che aveva contestato la sussistenza degli elementi del reato sullo specifico profilo della inidoneità delle frasi pronunciate a porre in atto una concreta minaccia nei confronti degli operanti - la Corte di appello ha adeguatamente vagliato tale profilo, disattendendolo con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata); quando al "dolo specifico" nessuna specifica doglianza era stata avanzata dal ricorrente a fronte della ricostruzione sul punto contenuta nella sentenza di primo grado (cfr. pag. 9) (il che consentiva alla Corte di appello di non rispondere sul punto); - quanto al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. le doglianze sono manifestamente infondate e aspecifiche rispetto a quanto correttamente affermato dalla Corte di appello in ordine al requisito della presenza di "più persone" (tra tante, Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Rv. 273466);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così decis