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Ordinanza — n. 16386/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments on recidivism not raised in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16386/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a first-instance finding of recidivism, but the Court found these arguments generic because the request to exclude recidivism was never substantiated in the appellate proceedings. Consequently, the Court ruled that no valid grounds existed to challenge the lower court's decision on this specific point.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are generic or were not properly devolved to the appellate court, as the appellate court cannot address arguments that were never substantiated in the lower instance.

Parole chiave

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inadmissibility generic arguments recidivism exclusion appellate procedure Cassation appeal procedural defect costs and fine recidiva

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
e quindi inammissibile per genericità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019
268822); patologia dell'appello originaria non sanabile con memorie e neppure con motivi aggiunti (tra tante Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIREDDA FEDERICO nato a IVREA il 27/02/1984 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 145 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da critiche su un punto (la ritenuta recidiva) che non è stato devoluto in sede di appello: invero la richiesta di esclusione della recidiva nell'appello era assolutamente priva di motivi (pur a fronte di motivazione sul punto della sentenza di primo grado, cfr. pag.

3) e quindi inammissibile per genericità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); patologia dell'appello originaria non sanabile con memorie e neppure con motivi aggiunti (tra tante Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Rv. 277850); Rilevato, pertanto, alcun rilievo va mosso alla sentenza impugnata per non aver preso in considerazione quanto devoluto alla Corte di appello con la memoria e che quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così d