Ordinanza — n. 16385/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAGNOLO DANIELE nato a SALEMI il 16/02/1990 parte offesa nel procedimento ci SILVESTRIS PAOLO nato a MILANO il 04/07/2001 RAGUSA MARCO nato a LODI il 01/04/2001 avverso il decreto del 28/09/2022 del GIP TRIBUNALE di PIACENZAdate--&9`~reri+e-Perr+i-r udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 143 d.p. OSSERVA Rilevato che la persona offesa impugna con ricorso per cassazione il decreto di archiviazione emesso a seguito di opposizione e udienza camerale, deducendo vizi di legge sostanziale e di motivazione; Considerato che tale provvedimento non è impugnabile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16385/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 143 d.p. OSSERVA Rilevato che la persona offesa impugna con ricorso per cassazione il decreto di archiviazione emesso a seguito di opposizione e udienza camerale, deducendo vizi di legge sostanziale e di motivazione; Considerato che tale provvedimento non è impugnabile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAGNOLO DANIELE nato a SALEMI il 16/02/1990 parte offesa nel procedimento ci SILVESTRIS PAOLO nato a MILANO il 04/07/2001 RAGUSA MARCO nato a LODI il 01/04/2001 avverso il decreto del 28/09/2022 del GIP TRIBUNALE di PIACENZAdate--&9`~reri+e-Perr+i-r udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 143 d.p. OSSERVA Rilevato che la persona offesa impugna con ricorso per cassazione il decreto di archiviazione emesso a seguito di opposizione e udienza camerale, deducendo vizi di legge sostanziale e di motivazione; Considerato che tale provvedimento non è impugnabile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/03