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Ordinanza — n. 16384/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16384/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16384/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMZA SOURIR nato il 20/12/1993 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 141 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono del tutto generici rispetto ai fatti oggetto della sentenza impugnata (il ricorso articola questioni relative al reato di cui all'art. 73 dpr. n. 309 del 1990 mentre la sentenza impugnata riguarda la imputazione di cui all'art. 337 cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 16384/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 141 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono del tutto generici rispetto ai fatti oggetto della sentenza impugnata (il ricorso articola questioni relative al reato di cui all'art. 73 dpr. n. 309 del 1990 mentre la sentenza impugnata riguarda la imputazione di cui all'art. 337 cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali reato grave di stupefacenti concussione pena pecuniaria sospesa spese di detenzione recupero delle spese esecutive

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
309 del 1990 mentre la sentenza impugnata riguarda la imputazione di cui all'art. 337 cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMZA SOURIR nato il 20/12/1993 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 141 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono del tutto generici rispetto ai fatti oggetto della sentenza impugnata (il ricorso articola questioni relative al reato di cui all'art. 73 dpr. n. 309 del 1990 mentre la sentenza impugnata riguarda la imputazione di cui all'art. 337 cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 0